In relazione a Polonia, Spagna e Ungheria, l'Italia ha concluso anche accordi di estradizione bilaterale successivi alla stessa Convenzione del 1957 e che pertanto si considerano come complementari alla stessa. Affinché l’organo giurisdizionale italiano decida favorevolmente rispetto alla richiesta di estradizione passiva, occorrono le seguenti condizioni: – una sentenza https://claytongdyrq.collectblogs.com/75451006/everything-about-estradizione