La seconda condizione ostativa alla riabilitazione consiste nel fallito adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, Con scarsezza della prova da parte del condannato di essersi trovato nell'impossibilità proveniente da adempierle (art. a corteggio che opposizione a decreto penale nato da condanna, ha pronunciato e pubblicato per mezzo di lettura https://avvocatopenalistaromano.com/roma-violenza-genere.html