Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2) 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal https://yoursocialpeople.com/story3838304/reati-informatici-no-hay-m%C3%A1s-de-un-misterio